T.A.R. Lazio Roma, Sezione II Bis, 19 marzo 2014
Autore: La Redazione - Pubblicato il 20 luglio 2014
La decadenza del piano particolareggiato non comporta la caducazione di tutto quanto previsto dallo stesso deve pertanto ritenersi consentita la costruzione di nuovi fabbricati nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia di zona, che resta automaticamente ultrattiva a tempo indeterminato per la parte che disciplina l'edificazione nelle sue linee fondamentali ed essenziali
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